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Aree idonee in Puglia: cosa prevede il nuovo Disegno di Legge regionale

La Regione Puglia ha approvato lo schema del Disegno di Legge n. 31 del 10 marzo 2026, dedicato all’individuazione di ulteriori aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Il provvedimento si inserisce nel percorso di adeguamento regionale alle nuove disposizioni nazionali sui regimi amministrativi per gli impianti rinnovabili e punta a contribuire al raggiungimento degli obiettivi di potenza aggiuntiva assegnati alla Puglia.

L’impostazione scelta dalla Regione appare però prudente: l’obiettivo è favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ma con attenzione alla tutela del territorio, al contenimento del consumo di suolo e alla salvaguardia delle aree agricole e paesaggistiche.

Una logica orientata al recupero dell’esistente

Uno dei principi centrali del Disegno di Legge è la priorità al recupero di aree, infrastrutture e strutture già esistenti.

La Regione intende individuare come ulteriori aree idonee solo quelle ritenute strettamente necessarie, privilegiando siti già trasformati, infrastrutturati o funzionali ad attività esistenti.

Questa impostazione risponde a una duplice esigenza: da un lato favorire la crescita delle fonti rinnovabili, dall’altro evitare che la transizione energetica comporti un consumo eccessivo di suolo agricolo o un impatto non controllato sul paesaggio.

Le nuove aree considerate idonee

Oltre alle aree già previste dalla normativa nazionale, il Disegno di Legge pugliese individua alcune ulteriori tipologie di siti che potranno essere considerate idonee per l’installazione di impianti rinnovabili.

Tra queste rientrano:

  • porti e retro-porti, soprattutto per impianti destinati all’autoconsumo e all’elettrificazione delle banchine;
  • aree del Servizio Idrico Integrato, depuratori e impianti di dissalazione;
  • aree vicine a stazioni di ricarica, quando l’energia prodotta è destinata alla stazione stessa;
  • aree prossime ai punti di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale;
  • siti nella disponibilità di Regione, Enti Locali, Università e Centri di Ricerca;
  • aree vicine a centri elaborazione dati o impianti per la produzione di idrogeno verde;
  • specchi d’acqua, invasi e vasche di irrigazione per impianti fotovoltaici galleggianti, previa valutazione del rischio idrogeologico.

Per gli impianti alimentati a biogas o biomasse, il provvedimento prevede ulteriori possibilità, come aree agricole vicine a zone industriali, aree interne o limitrofe a stabilimenti esistenti e aree adiacenti alle autostrade.

Priorità per alcuni progetti strategici

I progetti ricadenti nelle aree individuate potranno beneficiare di una priorità nell’esame da parte degli uffici regionali.

Un canale preferenziale è previsto in particolare per interventi collegati al PNRR, al PNC, agli IPCEI, alle industrie hard to abate e alle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Questa scelta conferma l’intenzione di collegare lo sviluppo delle rinnovabili non solo alla produzione di energia, ma anche alla competitività industriale, all’autoconsumo e ai nuovi modelli energetici condivisi.

La tutela delle aree agricole

Uno dei passaggi più rilevanti del Disegno di Legge riguarda le aree agricole.

La Regione stabilisce che, nelle valutazioni autorizzative, debba essere considerato prioritario l’interesse pubblico alla conservazione dell’identità agricola del territorio.

Particolare attenzione viene riservata ai terreni coltivati a ulivi, alle produzioni DOP, IGP, DOC, DOCG, biologiche e ai Prodotti Agroalimentari Tradizionali.

La tutela è prevista anche nei casi in cui la coltura venga sostituita: secondo l’impostazione del provvedimento, la protezione può continuare per un periodo successivo, con l’obiettivo di evitare trasformazioni strumentali finalizzate a rendere più facilmente utilizzabile un’area per nuovi impianti.

Aree industriali non attuate e valore paesaggistico

Il Disegno di Legge interviene anche su un tema particolarmente delicato: le aree classificate come industriali ma mai realmente infrastrutturate o attuate.

In alcuni casi, infatti, aree formalmente ricomprese in zone industriali risultano ancora utilizzate come terreni agricoli o presentano una rilevanza paesaggistica.

Secondo l’impostazione regionale, in questi casi deve essere considerata la matrice paesaggistica definita dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, evitando che la sola classificazione urbanistica renda automaticamente idonee aree che, nei fatti, conservano una vocazione agricola o ambientale.

Nuovi obblighi per i proponenti

Il provvedimento introduce anche nuovi obblighi economici e temporali a carico dei proponenti.

Entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, i soggetti proponenti dovranno presentare garanzie fideiussorie finalizzate ad assicurare sia la realizzazione dell’impianto sia il ripristino dell’area a fine vita.

Le garanzie previste riguardano:

  • la realizzazione dell’impianto, con un importo minimo indicato in 50 euro per kW;
  • il ripristino dell’area, con un importo minimo indicato in 100 euro per kW.

L’obiettivo è contrastare fenomeni speculativi e ridurre il divario tra progetti autorizzati e impianti effettivamente realizzati.

Tempi più stringenti per cantieri e collaudi

Il Disegno di Legge prevede anche tempi più stringenti per la realizzazione degli impianti.

Il termine massimo per completare l’impianto viene ridotto a 18 mesi dall’inizio dei lavori, mentre il collaudo dovrà essere effettuato entro 3 mesi dalla conclusione del cantiere.

Eventuali proroghe potranno essere concesse solo in presenza di cause di forza maggiore documentate e non imputabili al soggetto proponente.

Questa scelta mira a rendere più concreta la programmazione energetica regionale, evitando che le autorizzazioni restino ferme senza tradursi in impianti effettivamente operativi.

Le norme transitorie

Il Disegno di Legge chiarisce che le nuove disposizioni non si applicheranno alle procedure già in corso, che continueranno a seguire la disciplina precedente.

Restano quindi salvi i progetti per i quali sia già stata completata la verifica della documentazione.

I proponenti potranno tuttavia scegliere volontariamente di richiedere l’applicazione delle nuove regole, nel caso in cui intendano beneficiare delle priorità istruttorie previste dal provvedimento.

Perché il provvedimento è importante

Il tema delle aree idonee è centrale per il futuro delle rinnovabili in Italia.

Da un lato è necessario accelerare la produzione di energia da fonti pulite; dall’altro è fondamentale garantire che lo sviluppo degli impianti avvenga in modo ordinato, compatibile con il territorio e coerente con le esigenze delle comunità locali.

Il caso pugliese evidenzia proprio questo equilibrio: favorire la transizione energetica, ma con un’attenzione particolare alla tutela agricola, al paesaggio, alla realizzazione effettiva degli impianti e alla riduzione del consumo di suolo.

In breve

La Regione Puglia ha approvato lo schema del Disegno di Legge n. 31 del 10 marzo 2026 sulle aree idonee per gli impianti rinnovabili.

Il provvedimento privilegia il recupero di aree e strutture esistenti, con l’obiettivo di ridurre il consumo di suolo.

Sono individuate ulteriori aree idonee, tra cui porti, depuratori, aree vicine a infrastrutture energetiche, siti pubblici, specchi d’acqua e aree funzionali all’autoconsumo.

Particolare attenzione è riservata alla tutela delle aree agricole e paesaggistiche.

Il Disegno di Legge introduce nuove garanzie fideiussorie e tempi più stringenti per realizzazione e collaudo degli impianti.

Le nuove regole non si applicano automaticamente alle procedure già in corso, salvo scelta volontaria dei proponenti.

Fonte e approfondimento

Contenuto rielaborato a partire dall’articolo “Approvato il DdL Aree idonee della Puglia, prevale la logica conservativa”, pubblicato da Rinnovabili.it e firmato da Stefania Del Bianco.

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